SEPARAZIONI E DIVORZI


Lo Studio Legale De Nuccio fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso la stesura di pareri, nell’ambito del diritto di famiglia, con particolare sensibilità alle problematiche relative alla gestione di tutte le questioni e criticità afferenti i rapporti familiari, ci si riferisce prevalentemente a:

SEPARAZIONE DEI CONIUGI
Consensuale e Giudiziale

La separazione dei coniugi, cd. crisi irreversibile anche psicologica, non pone fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospende gli effetti in attesa di un’eventuale riconciliazione o del divorzio. Si tratta, quindi, di una situazione temporanea in cui gli sposi mantengono la qualità di coniugi, ma cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.
La separazione si distingue in giudiziale (contenziosa) e consensuale: ha valore di legge quando riconosciuta dal giudice e da essa può derivare l’addebito a carico del coniuge che abbia causato l’intollerabilità della convivenza.

DIVORZIO
Consensuale e Giudiziale

Il divorzio permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita. Si parla di scioglimento qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:

  • divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni da adottare (in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi);
  • divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni (in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge).

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino. I provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno infatti carattere decisorio e per loro natura sono sempre modificabili. È possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole o all’assegnazione della casa familiare. Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un mutamento nelle condizioni personali o patrimoniali dei coniugi (ad es. un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro).


LE NOVITà LEGISLATIVE IN MATERIA

Agli stessi risultati pratici, si può addivenire grazie alle novità introdotte dal “Decreto Giustizia” anche attraverso la negoziazione assistita, dove l’accordo raggiunto dai coniugi, con la sola assistenza degli Avvocati è equiparata ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
Nella stessa ottica di deflazione del carico giudiziario è stato introdotto, nel nostro ordinamento, il cd. “Divorzio Breve” che prevede semplificazioni procedimentali in tema di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del vincolo matrimoniale oltre alla possibilità di sciogliere il matrimonio con un semplice accordo davanti all’ufficiale dello Stato Civile.

SCIOGLIMENTO DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO


In caso di scioglimento della convivenza more uxorio, se dall’unione nascono dei figli la loro posizione giuridica è la medesima di quella applicata ai figli legittimi: di conseguenza il figlio naturale riconosciuto potrà essere affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso), con collocamento prevalente presso uno dei genitori (nella maggior parte dei casi la madre) al quale potrà essere assegnata la casa familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore. Ciò perchè in ogni decisione dei giudici di legittimità prevale sempre l’interesse della prole più che l’interesse patrimoniale/economico dei genitori che pongono fine alla convivenza. Si può ritenere quindi che è prioritario impedire ai figli di subire (oltre al dispiacere per la fine dell’unione fra i genitori) un’ulteriore perdita delle loro abitudini di vita con il distacco affettivo dalla propria casa della quale hanno disposto insieme ai genitori solo perchè essa è di proprietà dell’altro genitore non assegnatario.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E CONVIVENTI


Il regime patrimoniale coniugale di comunione dei beni è il regime che opera nel caso in cui non sia diversamente stabilito dagli sposi (tramite convenzione matrimoniale). La separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti. La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo), con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.

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