La separazione dei coniugi, cd. crisi irreversibile anche psicologica,
non pone fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospende gli effetti in
attesa di un’eventuale riconciliazione o del divorzio. Si tratta,
quindi, di una situazione temporanea in cui gli sposi mantengono la
qualità di coniugi, ma cessano i doveri di coabitazione e di fedeltà.
La separazione si distingue in giudiziale (contenziosa) e consensuale:
ha valore di legge quando riconosciuta dal giudice e da essa può
derivare l’addebito a carico del coniuge che abbia causato
l’intollerabilità della convivenza.
Il divorzio permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione
spirituale e materiale di vita. Si parla di scioglimento qualora sia
stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti
civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
LE NOVITà LEGISLATIVE IN MATERIA
Agli stessi risultati pratici, si può addivenire grazie alle novità
introdotte dal “Decreto Giustizia” anche attraverso la negoziazione
assistita, dove l’accordo raggiunto dai coniugi, con la sola assistenza
degli Avvocati è equiparata ai provvedimenti giudiziali che definiscono
gli analoghi procedimenti in materia.
Nella stessa ottica di deflazione del carico giudiziario è stato
introdotto, nel nostro ordinamento, il cd. “Divorzio Breve” che prevede
semplificazioni procedimentali in tema di separazione, cessazione degli
effetti civili e scioglimento del vincolo matrimoniale oltre alla
possibilità di sciogliere il matrimonio con un semplice accordo davanti
all’ufficiale dello Stato Civile.
In caso di scioglimento della convivenza more uxorio, se dall’unione
nascono dei figli la loro posizione giuridica è la medesima di quella
applicata ai figli legittimi: di conseguenza il figlio naturale
riconosciuto potrà essere affidato ad entrambi i genitori (affido
condiviso), con collocamento prevalente presso uno dei genitori (nella
maggior parte dei casi la madre) al quale potrà essere assegnata la casa
familiare anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore. Ciò
perchè in ogni decisione dei giudici di legittimità prevale sempre
l’interesse della prole più che l’interesse patrimoniale/economico dei
genitori che pongono fine alla convivenza. Si può ritenere quindi che è
prioritario impedire ai figli di subire (oltre al dispiacere per la fine
dell’unione fra i genitori) un’ulteriore perdita delle loro abitudini
di vita con il distacco affettivo dalla propria casa della quale hanno
disposto insieme ai genitori solo perchè essa è di proprietà dell’altro
genitore non assegnatario.
Il regime patrimoniale coniugale di comunione dei beni è il regime che
opera nel caso in cui non sia diversamente stabilito dagli sposi
(tramite convenzione matrimoniale). La separazione legale produce
molteplici e rilevanti effetti. La prima conseguenza della separazione,
sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del
regime di comunione legale dei beni (sempre che i coniugi non abbiano
già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della
celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo), con
rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno
affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.