Danni da vaccino covid-19 e tutela indennitaria prevista dalla Legge 210/92
DI DANIELE DE NUCCIO  -  NOVEMBRE I8, 2021

L’articolo 1 della Legge 210/92 riconosce un indennizzo da parte dello Stato a favore di chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per Ordinanza di una Autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Tra i vaccini previsti dalla suddetta disposizione è certamente compreso anche il vaccino anti SARS-Cov-2, purché obbligatorio, vincolo al momento imposto solo per alcune categorie di lavoratori e professionisti.

Ciò non esclude, però, la tutela indennitaria nelle ipotesi in cui la menomazione permanente della integrità psico-fisica, sia stata causata da una vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, perché chi si vaccina, anche se è facoltativo farlo, si pone in una condizione di rischio anche a vantaggio della salute pubblica e, quindi, lo fa nell’interesse della comunità.

A queste conclusioni è giunta la Corte Costituzionale con la Sentenza 268/2017, che ha esteso l’indennizzo ai vaccini antinfluenzali e con la più recente Sentenza 118/2020, che ha ampliato le ipotesi di indennizzo alle vaccinazioni contro il virus dell’epatite A.

Questa sensibilità agli interessi collettivi comporta una redistribuzione degli eventuali effetti dannosi: il diritto all’indennizzo si basa, dunque, sulle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, nel caso in cui il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività.

In ogni caso, seppure il vaccino Covid-19 rappresenti un trattamento raccomandato dalle autorità pubbliche a tutela anche della salute collettiva, le sentenze summenzionate si riferiscono unicamente ad una determinata vaccinazione, e non possono essere estesi ad altri casi di vaccini raccomandati a tutela anche della salute collettiva.

Secondo il consolidato orientamento della Consulta, il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 ma deve sottoporre la questione alla Corte Costituzionale, unica legittimata ad accertare se sussistano i requisiti per la declaratoria di incostituzionalità della norma citata  (cfr. in tal senso Sentenza 118/2020).