La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia
di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente
per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto
percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli
invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).
Si è invero
precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di
sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili
per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con
la dignità umana.
Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ne consegue che
non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente
percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di
lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione
del versamento del Contributo Unificato.