Gratuito patrocinio: l’indennità di accompagnamento non fa reddito (cfr. Cassazione, sentenza n. 26302/2018.


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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26302/2018, ha affermato che, in materia di gratuito patrocinio, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito del richiedente per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (cfr. Cass., n. 24842/2015).

Si è invero precisato – si legge nella sentenza - che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana.

Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ne consegue che non bisogna tener conto dell'indennità di accompagnamento eventualmente percepita, nemmeno ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza (art. 1523 disp. att. cpc) e dell'esenzione del versamento del Contributo Unificato.
Sent. 26302.2018.pdf