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I successi dello Studio Legale

Questa pagina vuole promuovere ed evidenziare parte dei successi ottenuti in ambito giudiziale. L’impegno, la dedizione, l’approfondimento sono caratteristiche che contraddistinguono lo Studio Legale De Nuccio, in grado di cimentarsi, grazie alla crescente professionalità del suo titolare, in ogni settore del Diritto, conseguendo risultati favorevoli.

Marciapiede sconnesso e dissestato: risarcito il danno dal Comune.

Un marciapiede sconnesso e dissestato o una buca sulla strada sono un pericolo per ogni pedone. Ogni anno, infatti, sono centinaia le persone che in Italia subiscono un danno per caduta su marciapiede. In questo articolo presentiamo un caso seguito dallo Studio Legale De Nuccio, concluso con il risarcimento del danno da parte del Comune.

 

È la mattina del 5 luglio 2016. Un uomo, sta percorrendo a piedi una strada della città quando improvvisamente cade dal marciapiede e riporta la frattura del polso destro. La causa della caduta è da ricercarsi nel marciapiede sconnesso e dissestato, caratterizzato dalla fuoriuscita di chiodi non visibili, che hanno determinano un pericolo oggettivo, in alcun modo segnalato.

 

Il danneggiato si rivolge quindi allo Studio De Nuccio che mette subito in mora il Comune dove è accaduto il fatto. Si fa presente al Comune che dalla documentazione fotografica del luogo del sinistro emerge un vero e proprio pericolo occulto. Pericolo impossibile da vedere ponendo l’ordinaria attenzione e impossibile da evitare prestando l’ordinaria diligenza. Il colore pressoché identico dei chiodi, in corrispondenza del manto stradale disconnesso ne rendono impossibile la distinzione.

 

Lo Studio De Nuccio presenta inoltre le dichiarazioni testimoniali di due persone che erano presenti al momento del fatto. Tuttavia, il Comune rigetta la richiesta di risarcimento. A questo punto, cita in giudizio il Comune innanzi al Tribunale Ordinario di Cassino.

 

In giudizio, il legale del danneggiato ripropone al Giudice le stesse argomentazioni e chiama a testimoniare le due persone che avevano assistito al sinistro.

 

Il Tribunale, quindi, giudicando come attendibili le testimonianze, nomina un CTU medico-legale per stabilire l’entità del danno fisico patito dal danneggiato. Si riscontra una invalidità permanente del 3% con una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni ed una inabilità temporanea parziale al 50 % di ulteriori 30 giorni.

 

Sono giudicate inoltre congrue tutte le spese mediche sostenute.

 

A definizione del giudizio, con Sentenza n. 341/2024, pubblicata il 28 febbraio 2024, il Tribunale Ordinario di Cassino, in persona del Giudice dott. Virgilio Notari, ha condannato il Comune di Cassino al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. in favore del danneggiato nella misura euro 8.027,26 oltre al rimborso delle spese legali sostenute.


Sentenza n. 341 del 2024.pdf

Diritto della previdenza sociale

Vittoria per un uomo, destinatario del beneficio previsto dalla legge 210 del 1992 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

La Legge 210/92 prevede anche un indennizzo a favore di chi risulti contagiato da infezioni da HIV e HCV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati. Nel caso di specie, un uomo contagiato dall'infezione da HCV (virus dell'epatite C) a seguito delle emotrasfusioni a cui era stato sottoposto nell'anno 1988 presso una struttura ospedaliera pubblica, faceva istanza di erogazione dell' indennizzo vitalizio, che veniva rigettato per il mancato riconoscimento da parte della C.M.O. del nesso causale tra la patologia e l'emotrasfusione. Il verbale di diniego veniva impugnato, con il patrocinio dell'avv. Daniele De Nuccio, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che all'esito dell'istruttoria processuale, riconosceva la sussistenza del nesso causale e condannava il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo. L'indennizzo consiste in un assegno bimestrale, cumulabile con ogni altro tipo di sostentamento, e rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmato. L’importo dell’assegno è variabile a seconda della gravità del danno e della corrispondente categoria secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81.

Responsabilità medica e malasanità

Risarcimento di 50 mila Euro a favore di un soggetto che aveva contratto l’epatite C a causa di una trasfusione di sangue infetto.

Con la sentenza n. 5546/2021 pubblicata il 14 giugno 2021, il Tribunale di Napoli ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni quantificati in 50.000,00 euro in favore di un soggetto che aveva contratto l’epatite C a causa di una trasfusione di sangue infetto. Il soggetto veniva infatti ricoverato nel 1984 presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di protesizzazione totale dell'anca e in occasione di detto ricovero veniva sottoposto a trasfusioni di sangue. Negli anni successivi, in difetto di alcuna manifestazione di patologie, non effettuava alcun controllo dei markers virali sino al 2015 quando, in occasione di controlli ematici di routine emergeva la positività dello stesso al virus HCV. Tramite richiesta alla ASL di competenza, con l'assistenza stragiudiziale dell'avv. De Nuccio, inoltrava istanza di riconoscimento dei benefici economici di cui alla Legge 210/1992 che venivano riconosciuti in data 2016. Il danneggiato nel 2017 conferiva mandato allo Studio Legale De Nuccio per ottenere il riconoscimento della responsabilità del Ministero della Salute e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti. Il Tribunale di Napoli in accoglimento con quanto richiesto ha disposto un risarcimento a in proprio favore di 50 mila Euro.

Sentenza Tribunale Civile di Napoli n. 5546 del 2021.pdf

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