Con Decreto del Ministero della Giustizia del 21 aprile 2023, n. 94, il limite per essere ammessi al gratuito patrocinio a carico dello
Stato è stato innalzato ad € 12.838,01
Di
conseguenza vanno anche rideterminati i limiti reddituali previsti ex
Lege per ottenere - nelle controversie previdenziali ed assistenziali -
l'esenzione dal pagamento delle spese di lite (in caso di soccombenza) e
del Contributo Unificato.
SOCCOMBENZA: € 12.838,01 x 2 = € 25.676,02
(oltre maggiorazione per ogni familiare convivente ex
CONTR. UNIFICATO: € 12.838,01 x 3 = € 38.514,03
L'indennità di
accompagnamento "non fa reddito", come sancito dalla Cassazione, con
Sentenza n. 26302/2018.